Quota pari a 100/100 del diritto di proprietà superficiaria sui beni siti in Roma, località Acilia, via Bepi Romagnoni n. 54, ed...
- Segue nel dettaglioQuota pari a 100/100 del diritto di proprietà superficiaria sui beni siti in Roma, località Acilia, via Bepi Romagnoni n. 54, ed. B, e, precisamente: appartamento al piano 3, int. 7, composto da disimpegno d’ingresso, un soggiorno, una cucina, un disimpegno, due bagni, tre camere da letto e due balconi, per complessivi mq. 97,78, oltre mq. 25,14 dei due balconi; Il tutto in sufficiente stato di conservazione. Identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio n. 1075, p.lla 1747, sub 49, cat. 2, z.c. 6, cl. 5, r.c. € 906,38. L’appartamento confina con pianerottolo scala comune, corte interna su due lati, salvo altri. Sussiste conformità tra lo stato dei luoghi e le planimetrie catastali presentate in data 8.11.1988 al n. prot. T434874 (appartamento) e al prot. n. T434875 (garage). Il fabbricato ove è inserito l’immobile pignorato è stato costruito in virtù di concessione edilizia n. 1585/C del 12.12.1986, concessione in variante n. 924/C del 20.9.1988 e concessione in variazione n. 843/C del 8.7.1989 (è stata fatta, senza tuttavia ottenere alcun riscontro, richiesta di copia della predetta documentazione agli uffici competenti). L’unità pignorata è realizzata su area concessa in diritto in superficie per anni 99 dal Comune di Roma, in virtù di Convenzione edilizia del 16 marzo 1988, per atto del Notaio Oscar De Vincentiis, Rep. 7443, trascritta in data 23.3.1988 al n. 15984 di formalità. Risultano trascritti, in data 13.9.1986, atto d’obbligo al n. 47832 di formalità e, in data 31.3.1988, atto d’obbligo al n. 17515 di formalità. Il valore commerciale del bene è stato determinato sulla base del prezzo massimo di cessione come da Convenzione del 16.3.1988 sopra menzionata ed in considerazione della circostanza che vi son ancora 65 anni residui prima della scadenza del diritto di superficie; tale prezzo massimo è vincolante anche per l’aggiudicatario in caso di futura vendita. È possibile procedere alla affrancazione tramite apposita procedura prevista dal Comune di Roma. Stato di occupazione: occupato dall’esecutato che vi abita (non potrà essere disposto il rilascio prima del decreto di trasferimento). Il tutto come meglio descritto nell’elaborato peritale depositato in atti.
Quota pari a 100/100 del diritto di proprietà superficiaria sui beni siti in Roma, località Acilia, via Bepi Romagnoni n. 54, ed...
- Segue nel dettaglioQuota pari a 100/100 del diritto di proprietà superficiaria sui beni siti in Roma, località Acilia, via Bepi Romagnoni n. 54, ed. B, e, precisamente: garage al piano T, distinto con il n. 9, unico ambiente di forma rettangolare, pavimento con battuto di cemento, fornito di impianto elettrico e idraulico, per complessivi mq.15,86. Il tutto in sufficiente stato di conservazione. Identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 1075, p.lla 1747, sub 23, cat. C6, r.c. 65,80. Il garage confina con zona di manovra, box n. 8, box n. 10, salvo altri. Sussiste conformità tra lo stato dei luoghi e le planimetrie catastali presentate in data 8.11.1988 al n. prot. T434874 (appartamento) e al prot. n. T434875 (garage). Il fabbricato ove è inserito l’immobile pignorato è stato costruito in virtù di concessione edilizia n. 1585/C del 12.12.1986, concessione in variante n. 924/C del 20.9.1988 e concessione in variazione n. 843/C del 8.7.1989 (è stata fatta, senza tuttavia ottenere alcun riscontro, richiesta di copia della predetta documentazione agli uffici competenti). L’unità pignorata è realizzata su area concessa in diritto in superficie per anni 99 dal Comune di Roma, in virtù di Convenzione edilizia del 16 marzo 1988, per atto del Notaio Oscar De Vincentiis, Rep. 7443, trascritta in data 23.3.1988 al n. 15984 di formalità. Risultano trascritti, in data 13.9.1986, atto d’obbligo al n. 47832 di formalità e, in data 31.3.1988, atto d’obbligo al n. 17515 di formalità. Il valore commerciale del bene è stato determinato sulla base del prezzo massimo di cessione come da Convenzione del 16.3.1988 sopra menzionata ed in considerazione della circostanza che vi son ancora 65 anni residui prima della scadenza del diritto di superficie; tale prezzo massimo è vincolante anche per l’aggiudicatario in caso di futura vendita. È possibile procedere alla affrancazione tramite apposita procedura prevista dal Comune di Roma. Stato di occupazione: occupato dall’esecutato che vi abita (non potrà essere disposto il rilascio prima del decreto di trasferimento). Il tutto come meglio descritto nell’elaborato peritale depositato in atti.
Data | Tipologia | Note |
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02/10/2023 | Asta deserta | Non aggiudicata |
Data di vendita | Tipo di vendita | Prezzo base |
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27/03/2023 | Senza incanto | € 218.000,00 |
27/06/2023 | Senza incanto | € 218.000,00 |
18/12/2023 | Senza incanto | € 139.520,00 |