L’appartamento, dotato di impianto di riscaldamento autonomo alimentato da caldaia a GPL, si trova al primo piano di fabbricato ...
- Segue nel dettaglioL’appartamento, dotato di impianto di riscaldamento autonomo alimentato da caldaia a GPL, si trova al primo piano di fabbricato privo di ascensore. Il descritto stato dei luoghi corrisponde alla planimetria catastale. Il fabbricato ricade in zona B3 “Completamento del Centro Urbano in attuazione dei Piani Esecutivi Approvati”. Per il fabbricato, di cui sono parte i cespiti oggetto di vendita, risulta rilasciata Concessione Edilizia n. 24/83 del 18.11.1983. I grafici descrivono uno stato difforme dalla attuale consistenza: il piano interrato è stato ampliato planimetricamente e modificato nella forma, risultano realizzate tramezzature e finestre non autorizzate; al piano primo: risulta un ampliamento a sud, dove la cucina ha occupato parte del terrazzo, si rilevano modifiche nella distribuzione interna, attraverso la realizzazione dello studio e del soggiorno, è stato modificato il balcone posto a sud/est previsto in progetto, in quanto ampliato, traslato e collegato con il balcone sud, è stata traslata verso ovest la parte della tompagnatura posta a sud/est. Le modifiche descritte al piano interrato, nonché le modifiche al piano primo, relative alla diversa distribuzione interna ed al balcone, non comportano aumenti di volumetria e sono compatibili con le prescrizioni edilizie ed urbanistiche vigenti sia al momento della realizzazione dell’abuso che all’attualità; le stesse potranno essere sanate con SCIA in sanatoria ai sensi Art. 36 DPR 380/2001, con accertamento di conformità. Le spese per la presentazione della pratica, tra oneri tecnici ed amministrativi, sono pari ad € 5.000,00. Non risulta invece ammissibile l’ampliamento volumetrico verso sud, che pertanto dovrà essere demolito, affinché si ripristini la conformità al progetto approvato. Le spese preventivabili allo scopo sono pari ad € 10.000,00. Potrebbe essere necessaria anche una sanatoria strutturale con opportuna pratica da inoltrare al Genio Civile competente. Non è possibile beneficiare di nessuna delle sanatorie di cui agli artt. 31 e ss. L 47/1985; art.39 L 724/1994; art.32 DL 269/2003. Si invita a leggere la relazione di stima con attenzione.