Piena proprietà di garage in Roma, Via di Boccea n. 243, p. S2, int. 39, composto da un unico ambiente di forma rettangolare per...
- Segue nel dettaglioPiena proprietà di garage in Roma, Via di Boccea n. 243, p. S2, int. 39, composto da un unico ambiente di forma rettangolare per una superficie convenzionale complessiva di mq. 14,70 circa, dotato di serranda basculante in acciaio zincato e di impianto elettrico a norma. Confina con box sub. 42 - int. 38, box sub 44 – int. 40, area di manovra sub. 1, salvo altri. Identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma, Fg. 414, P.lla 3998, Sub. 43, Via di Boccea n. 243, piano S2, int. 39. Occupato da terzi senza titolo. Emesso l’ordine di liberazione. Fa parte dell'autorimessa interclusa "Boccea Parking Due", annessa ad altra adiacente denominata "Boccea Parking" L'autorimessa è ben rifinita ed attrezzata, le aree di manovra sono in buono stato, con pavimentazione industriale e canalina di scolo delle acque piovane. Le parti comuni sono disciplinate dal Regolamento di Condominio allegato all’atto pubblico a rogito Dott. Dias del 15/03/2011, rep. 22601, registrato a Roma 3 il 21/03/2011, n.10125/1T che la parte acquirente sarà tenuta ad osservare per sé e suoi aventi causa. L’autorimessa è stata realizzata ex L.122/1989 “Tognoli” e Delibera C.C. 165/1997, in virtù di D.I.A. del 21/05/2009, prot. 34190, D.I.A. del 15/06/2009, prot. 39806, nonché D.I.A. in variante del 23/12/2010, prot. 80987, e comunicazione fine lavori al Municipio XVIII del 10/03/2011, prot. 20728. Risulta presentata al 6 Dip. Urbanistica domanda per rilascio Certificato di Agibilità il 21/03/2011, QI/2011/21776. L’autorimessa è dotata di Certificato Prevenzione Incendi. Si segnala l’atto d’obbligo edilizio del 20/05/2009, a rogito Notaio Farinaro rep. n. 3872, registrato a Roma 4 il 21/05/2009, al n. 9579 serie 1T, trascritto a Roma 1 il 22/05/2009 ai nn. 66291/ 35712 di formalità a favore del Comune di Roma con cui, tra l’altro, la società costruttrice si è obbligata permanentemente e irrevocabilmente, per sé ed i suoi aventi causa: - a destinare ed a mantenere una superficie di mq. a parcheggio privato ex Legge 122/89 e Delibera C.C. di Roma n. 165/1997; - a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità ed a non modificarne la destinazione d’uso a parcheggio; - a mantenere a giardino pensile i solai di copertura, come meglio indicato nei suddetti atti ed in perizia. In ottemperanza all’atto d'obbligo, i box auto e i posti moto dovranno essere adibiti a pertinenza di altro immobile nel Comune di Roma già nella titolarità degli acquirenti. Gli offerenti dovranno, a pena di esclusione, dichiarare nell’offerta di acquisto tale volontà destinatoria ed indicare l’immobile principale di cui il bene che intendono acquistare sarà destinato a costituire pertinenza, specificando gli estremi dell’atto di acquisto da riportare nel decreto di trasferimento. Gli aggiudicatari dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 9, comma 5, L.122/1989 e saranno tenuti a curare a proprie spese la trascrizione del vincolo di cui sopra a favore del Comune di Roma nonché ogni altra formalità necessaria per il rispetto della normativa predetta. L’immobile potrà essere ceduto solo nel rispetto del vincolo pertinenziale ai sensi della Legge n. 122 del 24 marzo 1989 (Legge Tognoli) e ss. mm. Della complessiva situazione esistente, dei vincoli, delle condizioni e dello stato del compendio, nonché di quanto necessario per eventuali regolarizzazioni e formalizzazioni, ivi inclusi oneri e spese di ogni genere, che sono ad esclusivo carico e cura dell’aggiudicatario, si è tenuto conto nella determinazione del valore di stima. Date le caratteristiche dell’immobile e la qualifica del soggetto esecutato la vendita potrebbe essere soggetta ad IVA. Il tutto come meglio descritto nell’elaborato peritale depositato in atti.
Data | Tipologia | Note |
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22/02/2021 | Asta deserta | DESERTA |