Cespite ubicato al piano terra sul lato destro del portone d’accesso al fabbricato sito in Casoria alla Via Diaz n. 47 di circa ...
- Segue nel dettaglioCespite ubicato al piano terra sul lato destro del portone d’accesso al fabbricato sito in Casoria alla Via Diaz n. 47 di circa 115 mq. Il cespite era originariamente distinto in due unità immobiliari: una sub 2 cat. C/1 con destinazione negozio e l’altra sub 4 cat. A/2 con destinazione civile abitazione; le due unità sono state unificate. Non è stato aggiornato il catasto, allo stato attuale il cespite è unico con destinazione d’uso negozio. Il cespite è adibito a bar e sala giochi. L’accesso principale è da Via G. A. Diaz e vi è un accesso secondario dal cortile retrostante. L’ambiente principale sito sul lato anteriore del locale è adibito a bar, la porta d’ingresso è in vetro e legno con serranda in alluminio, le pareti sono in parte intonacate in parte rivestite con specchi e mensole per le esposizioni dei prodotti. La parte retrostante è adibita a sala giochi, ha pareti intonacate, la pavimentazione è in piastrelle di ceramica. Nella parte retrostante è stato realizzato un ampliamento di ca. mq. 48,20, con una struttura leggera in alluminio che dà sul cortile; essa oltre ad essere il prolungamento della sala giochi è sede dei servizi igienici e vi è un accesso nel cortile. Le pareti sono intonacate, i pavimenti e i rivestimenti nel servizio in piastrelle di ceramica, altezza interna m. 3,28. Il tutto riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Casoria al foglio 4, p.lla 724 sub. 2, cat. C/1 (Negozi) e fol. 4 p.lla 724 sub 4 cat. A/2. Dalla CTU si evince che l’ampliamento abusivo non è condonabile e l’abuso va eliminato. Le difformità accertate, operata l’eliminazione dell’ampliamento di cui sopra il cui costo è stato considerato nella determinazione del prezzo, sono sanabili in base al combinato disposto dall’art. 46, comma 5, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dell’art. 40, comma 6, Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche, tenuto conto che, le ragioni di credito per cui si procede e la realizzazione dell’abuso, sono anteriori all’entrata in vigore della legge n. 326/2003 e che, le opere abusive, rientrano per dimensioni e tipologia tra quelle sanabili.